
All'epoca della riforma costituzionale del 2016, trovai un sito che metteva chiaramente a confronto la Costituzione originale con i nuovi articoli proposti. Fu un lavoro che trovai utilissimo per farmi un’idea mia, non influenzata dalle fantasie retoriche delle varie formazioni politiche, ormai totalmente avulse dall'offrire un servizio al cittadino e alla nazione. La riforma era piuttosto corposa, ben 47 articoli, e riguardava diversi aspetti: alcune soluzioni erano davvero promettenti, altre avrebbero potuto essere molto pericolose. L'idea finale che me ne feci fu quella di un "polpettone gourmet" avvelenato. La politica di allora, come quella di oggi, desiderava spazi di "impunità" e provò a utilizzare una ricetta gustosa per nascondere il tradimento del lavoro dei padri costituenti. Profetico fu Crozza, che rappresentò fin dall'inizio quella classe dirigente alla stregua di venditori di pentole televisivi. In effetti quella della "vecchia politica" e della "nuova politica" fu una formula commerciale vincente quanto infondata. Alla prova della storia, quel governo fece gli interessi del "cerchio magico" e quasi nulla a favore della cittadinana, tradendo mortalmente, in più occasioni, l'orientamento del proprio elettorato di riferimento.
A distanza di dieci anni la situazione non è migliorata: la politica continua a essere autoreferenziale e tutto viene utilizzato strumentalmente per colpire l'avversario. In questo spreco di energie e soldi nessuno si preoccupa veramente dell'interesse pubblico. Ogni azione diventa funzionale alla gestione del consenso e alla manipolazione del potere, finalizzata all'arricchimento della propria cerchia.
Va però preso atto che anche la magistratura abbia profuso un certo impegno per autodelegittimarsi: la vicenda Palamara è il "fiore all'occhiello" di tanti episodi di "giustizia ad orologeria", se non di vera e propria corruzione. Senza dimenticare la partecipazione di alcuni magistrati alle varie logge massoniche che hanno funestato la storia della nostra democrazia. Ognuno è libero di valutare se questa nuova riforma possa migliorare la situazione. Forse l'unica separazione delle carriere a vita di cui si sente il reale bisogno, è quella tra magistratura e politica: l'impossibilità di essere eletti stroncherebbe sul nascere la necessità di diventare noti.
Per questo referendum un sito di confronto come quello del 2016 mancava, per cui ho deciso di realizzarlo in prima persona. Certo, stavolta il lavoro è più lieve e sarà meno onerosa la lettura per chi vorrà ponderare rischi e opportunità, al netto del chiasso politico che stride fortemente con il reale contenuto dei testi. Proprio il fatto che non esistesse ancora un portale capace di mettere a confronto gli articoli originali con le modifiche la dice lunga sulla reale volontà di informarci.
Meglio tenerci ignari, per essere liberi di esprimere ognuno la propria narrazione.
Referendum della riforma della Giustizia Nordio 2026. Cosa cambia.
Articolo 87 (Attribuzioni del Presidente della Repubblica)
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. [..]. Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. [..]
Articolo 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. [..]
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.
Articolo 104
Costituzione Vigente
Modifiche proposte a referendum
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente rieletti.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Articolo 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati appartenenti a ciascuna carriera.
La giurisdizione disciplinare è esercitata dall'Alta Corte. L'Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, e tre estratti a sorte da un elenco di cittadini eleggibili a membri laici, che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione tra i medesimi soggetti. Gli altri componenti sono estratti a sorte: tre tra magistrati della carriera giudicante e tre tra magistrati della carriera requirente, tutti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni e che prestino o abbiano prestato servizio presso la Corte di cassazione; tre tra i magistrati giudicanti e requirenti che abbiano i medesimi requisiti di anzianità.
L'Alta Corte elegge il presidente tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica o estratti dall'elenco compilato dal Parlamento. I giudici dell'Alta Corte durano in carica sei anni e l'incarico non può essere rinnovato. La carica di componente dell'Alta Corte è incompatibile con quella di componente del Consiglio superiore della magistratura giudicante o requirente.
Articolo 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Articolo 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
[..]
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
[..]
Articolo 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
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Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
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Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. [..]. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. [..]
Costituzione Vigente
Modifiche proposte a referendum
Costituzione Vigente
Modifiche proposte a referendum
Costituzione Vigente
Modifiche proposte a referendum
Costituzione Vigente
Modifiche proposte a referendum
Costituzione Vigente
Modifiche proposte a referendum
Costituzione Vigente
Modifiche proposte a referendum
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